Capita che non sia facile tracciare il discrimen tra il furto e l’appropriazione indebita di carburante (benzina o gasolio).
La giurisprudenza, nel tempo, ha tracciato anche la sottile linea di demarcazione tra il delitto di furto di cui all’articolo 624 del Codice Penale ed il delitto di appropriazione indebita di cui all’articolo 646 del Codice Penale.
La differenza tra i due reati è stata di recente rimarcata con sentenza di Cassazione penale, V Sezione, n. 37419 del 14/10/2021.
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Furto di Benzina
Il delitto di furto di benzina o gasolio è previsto dall’articolo 624 del Codice penale il quale commina, al primo comma, la pena della reclusione (da sei mesi a tre anni) e della multa (da euro 154 a euro 516) per chi “s’impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri”.
Il secondo comma dello stesso articolo ci fornisce un’importante definizione, ai fini della legge penale, in quanto stabilisce – in un’ottica estensiva – che si considera “cosa mobile” anche l’energia elettrica ed ogni altra energia che abbia un valore economico.
Infine, l’ultimo comma dell’articolo 624 C.p. prevede che il delitto di furto è punibile a querela della persona offesa dal reato, a meno che ricorrano una o più delle circostanze previste dagli articoli 61 n. 7 e 625 C.p.
Il primo di questi ultimi prevede le cosiddette “circostanze aggravanti comuni” e, in particolare, al numero 7: “l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità”.
Il secondo, quindi l’articolo 625 C.p., invece, le circostanze aggravanti speciali, quindi riferibili al solo delitto di furto.
Appropriazione indebita di Gasolio
Il diverso delitto di appropriazione indebita è disciplinato dall’articolo 646 del Codice penale che, al primo comma, stabilisce che:
“Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000”.
Come per il furto, anche in questo caso, si tratta di un delitto contro il patrimonio ed infatti il fine che è richiesto dalle norme esaminate all’agente, affinchè si integrino le fattispecie dei due reati, è quello di procurarsi un profitto, per sé o per altri, chiaramente proprio ai danni del patrimonio altrui.
La differenza, però, già ad una prima lettura, sta nella modalità della condotta necessaria ad integrare le due fattispecie di reato.
Nel caso di furto si richiede che l’agente, per essere passibile di applicazione della pena, s’impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene.
Nel caso di appropriazione indebita, invece, è richiesto che l’agente si appropri del denaro o della cosa mobile altrui, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso.
E’ una differenza sottile, ma che sussiste e che nella sentenza suindicata è stata recentemente rimarcata dalla Corte di Cassazione penale.
Furto del Dipendente infedele
Nella sentenza Cassazione penale, V Sezione, n. 37419 del 14/10/2021, sono state rimarcate proprio le differenze tra il delitto di furto e quello di appropriazione indebita.
Nel caso esaminato dalla Corte, il dipendente di una società di trasporti, avendo la disponibilità di un dato mezzo ed il carburante necessario per percorrere le tratte lavorative, poteva e doveva essere imputato e condannato per il delitto di furto e non per quello di appropriazione indebita, avendo lo stesso sottratto il carburante in eccesso per utilizzarlo per scopi personali.
Secondo la Corte, il dipendente della società di trasporti, non aveva la disponibilità autonoma del carburante in eccesso, rispetto alle necessità del viaggio, del quale quindi si era appropriato, non a titolo di appropriazione indebita bensì di furto.
Secondo gli ermellini, si trattava di furto e non di appropriazione indebita proprio perché il dipendente imputato non aveva la gestione del carburante della società, ma unicamente l’incarico di provvedere al trasporto mediante l’automezzo della società stessa nell’ambito del rapporto di lavoro, tanto che lo stesso dipendente aveva adottato una serie di stratagemmi al fine di perpetrare il furto del carburante.
Nel rimarcare questa sottile ma sostanziale differenza tra i due reati, la Corte richiamava alcuni precedenti illustri in materia tra cui, ex multis, Cassazione penale, Sez. 2, n. 7079 del 17/3/1998 e Cassazione penale, Sez. 5, n. 33105/20, nelle quali era stato affermato il principio di diritto per cui: quando sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all’agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa stessa, si ricade nell’ipotesi di furto e non di appropriazione indebita.
Ed ancora, rispetto ad una fattispecie simile a quella in commento, si è affermato che integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita, la condotta del dipendente di un vettore che si impossessi della cosa mobile affidatagli per il trasporto in quanto, pur detenendola materialmente “nomine alieno”, questi non ha alcuna disponibilità autonoma della cosa stessa (ex multis, Cassazione penale, Sez. 5, n. 31993 del 05/03/2018).
Possesso e autonoma disponibilità del carburante
Insomma, la sentenza in commento, permette effettivamente di capire in che modo i giudici di legittimità qualifichino la condotta del dipendente che si appropria, ma potremo meglio dire – a questo punto – che “sottrae” un bene di cui non ha il possesso né l’autonoma disponibilità (in tali casi si configurerebbe la fattispecie della appropriazione indebita), ma ha con la cosa un semplice rapporto materiale determinato dal rapporto di lavoro (configurandosi in tal caso la fattispecie del furto).
La distinzione non è di poco conto e non ha solo una valenza squisitamente teorica, ma anche un importante risvolto pratico se si considera che il reato di furto è punito con pena edittale inferiore rispetto al reato di appropriazione indebita.

